
In particolare la Cassazione fa riferimento a un principio giuridico che "sebbene timidamente ha già" fatto capolino nella giurisprudenza di merito e di legittimità, tira in ballo la necessità che il possesso limitato di piante o principi droganti sia in grado di procurare danni.
Dunque, quando la "modestia dell'attività posta in essere" - spiegano con un ostico linguaggio giuridico - emerge da circostanze oggettive di fatto, come in questo caso la coltivazione di una piantina in un piccolo vaso sul terrazzo di casa con un principio attivo di mg 16, il comportamento dell'imputato deve essere ritenuto del tutto inoffensivo e non punibile anche in presenza di specifiche norme di segno contrario.
In conclusione, osserva la Cassazione, non solo non è punibile alcun comportamento non previsto dalla legge come reato, ma non è punibile nemmeno il reato che non procura danni a nessuno: in altre parole "nullum crimen sine lege" ma anche "nullum crimen sine iniuria".
Dunque, quando la "modestia dell'attività posta in essere" - spiegano con un ostico linguaggio giuridico - emerge da circostanze oggettive di fatto, come in questo caso la coltivazione di una piantina in un piccolo vaso sul terrazzo di casa con un principio attivo di mg 16, il comportamento dell'imputato deve essere ritenuto del tutto inoffensivo e non punibile anche in presenza di specifiche norme di segno contrario.
In conclusione, osserva la Cassazione, non solo non è punibile alcun comportamento non previsto dalla legge come reato, ma non è punibile nemmeno il reato che non procura danni a nessuno: in altre parole "nullum crimen sine lege" ma anche "nullum crimen sine iniuria".
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